Pulizia dei fondi agricoli e prevenzione incendi, ordinanza del sindaco Formica
Scritto da Redazione il 14 Maggio 2020
Il sindaco Giovanni Formica ha adottato un’ordinanza mirata alla prevenzione di incendi e per la pulizia dei fondi. Nella qualità di autorità comunale di protezione civile il primo cittadino, nel rispetto del regolamento per la salvaguardia dell’ambiente dai pericoli di incendi causati dai fuochi agricoli e modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, ha disposto interventi di prevenzione, al fine di vietare azioni che possono costituire pericolo di incendio.
A tal fine ha stabilito che i proprietari, i possessori e i conduttori di fondi ricadenti all’interno del territorio comunale hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di tenere le loro terre sgombre da rovi, piante e foglie secche o da altro materiale infiammabile fino a metri venti dal ciglio delle strade pubbliche e dalle strade private adibite all’uso pubblico, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sulle strade stesse, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli -ove non sia possibile distruggerli- all’interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 20 metri dal ciglio o dalla scarpata delle strade.
Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie, l’autostrada, l’asse viario e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di stesura di asfalto. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e amministratori di stabili con aree a verde, di cantieri edili e stradali, di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio.
È inoltre vietato, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli.