BARCELLONA POZZO DI GOTTO ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 “CORONAVIRUS”
Scritto da Valentina Di Salvo il 14 Aprile 2020
Questa la nuova ordinanza pervenuta dal Comune di Barcellona P.G. in merito alle misure di contenimento da Covid-19
- Sono sospesi il mercato settimanale di C.da S. Andrea e il “mercato del contadino” di C.da Aia Scarpaci.
- E’ sospeso l’accesso dell’utenza al Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, nonché al Cimitero comunale e in ogni altro edificio, ufficio e struttura comunale, qualunque ne sia la funzione, salve le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.03.2020 in ordine all’organizzazione dei servizi e alla funzionalità degli uffici, nonché alle modalità di accesso dell’utenza, ove ammissibile.
- Il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante disposto dall’art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997 limitatamente al centro urbano è esteso a tutto il territorio comunale, atteso che tale forma di esercizio dell’attività, per le caratteristiche organizzative e strutturali intrinseche dell’attività medesima e per le caratteristiche proprie della rete viaria e delle aree pubbliche del territorio comunali, appare inidonea ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, nonché ad assicurare efficacemente le altre misure d’igiene e di prevenzione necessarie.
- Nella giornata della domenica ed in quelle festive restano chiusi al pubblico, in tutto il territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie di turno e delle edicole, impregiudicato l’obbligo dei gestori di assicurare l’accesso dell’utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, anche gli esercizi di cui sopra dovranno essere chiusi.
- Impregiudicata la chiusura settimanale e festiva disposta dall’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11.04.2020, per gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1) del D.P.C.M. 10 aprile 2020, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, l’orario di chiusura serale è stabilito alle ore 18,00.
- A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dalla data della sua pubblicazione sul portale del Comune e sino al 3 maggio 2020.
- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
- La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:
- entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.